17 Settembre 2018

Caso Fenati: parla l’avvocato dello sport Ignazio Scuderi

Il pilota ascolano al momento è squalificato per due GP. Rischia di avere ulteriori sanzioni? Lo abbiamo chiesto ad un grande esperto

Il “caso Fenati” è scoppiato, deflagrando, in un ambiente ingessato come quello del motomondiale. Complice un vuoto normativo che lascia spazio a troppe interpretazioni, la convocazione del pilota ascolano presso la sede svizzera della Federazione Internazionale di Motociclismo ha generato una ridda di supposizioni. Dalle teorie strampalate fino ai colpevolisti dell’ultima ora. Abbiamo deciso di chiedere l’opinione dell’avvocato Ignazio Scuderi. Il professionista catanese, appassionato di motociclismo, è uno dei grandi esperti del diritto sportivo nazionale. L’avvocato Scuderi si è infatti occupato di cause sportive importanti sia in sede di TAS che di TAR. Pubblichiamo integralmente l’intervento del legale, che contribuisce a fare chiarezza basandosi esclusivamente sulla normativa giuridica.

Ignazio Scuderi

L’avvocato Ignazio Scuderi

«Innanzitutto ringrazio per la possibilità di chiarire aspetti poco chiari di questa vicenda, certamente ampliata nella sua valenza dallo scalpore mediatico (ferme restando le responsabilità di Fenati che però, rischia di diventare un facile capro espriatorio dato in pasto all’opinione pubblica). E’ indispensabile una premessa. Il sistema di funzionamento del mondo delle corse motociclistiche, subisce una influenza determinante da parte della DORNA, promoter finanziario, che di fatto è diventata la proprietaria unica ed esclusiva del motomondiale, dettando leggi e regole a proprio uso e consumo.  Non sempre gli interessi di una società come la DORNA, orientata al business, coincidono con gli interessi generali del motociclismo, dove, oltre a Case, Team, piloti, organizzatori, sponsor, media ecc., ci sarebbero anche gli sportivi -“consumatori” davanti alla tv o sugli spalti dei circuiti.

La Federazione internazionale motociclismo, in tale contesto, soprattutto per la mancanza di capacità finanziaria, assume un ruolo secondario (a differenza della FIA, nell’automobilismo, che invece svolge correttamente le proprie competenze).
Ciò posto, è corretta l’affermazione secondo cui “un pilota può correre con la licenza rilasciata da qualsiasi federazione nazionale”, considerato che l’articolo 1.10.1 regolamento (p.21): “Per correre nel Campionato del Mondo, i piloti devono far parte di una squadra iscritta all’associazione dei team. Il pilota deve essere in possesso della “Licenza FIM Grand Prix” rilasciata da una Federazione nazionale (…) La Federazione Internazionale non obbliga un pilota GP ad essere in possesso di una licenza nazionale. In ogni caso l’obbligatorietà di avere la licenza nazionale è riservata (dipende dalla legislazione nazionale applicabile)”.

Tuttavia, risultando Fenati tesserato presso la Federazione Italiana, è sottoposto ai poteri disciplinaro di quest’ultima. Sicchè, da un punto di vista formale, correttamente (ovvero, utilizzando i propri poteri legittimamente) la FIM ha confermato il provvedimento di sospensione cautelare che era stato adottato dal “FIM MotoGP Steward Panel”. Non ritengo che tale ultimo provvedimento, così come quello adottato dalla FIM Italiana, abbia il carattere di giudicato, ma piuttosto mera natura cautelativa. Sicchè in linea astratta, la FMI internazionale, titolare del potere disciplinare per le competizioni internazionali, potrebbe adottare una sanzione diversa. Ed in tal senso, al fine di ascoltare la versione di Fenati (senza che voglia dire un aggravamento della sanzione) una convocazione appare corretta. Singolare è la circostanza che la convocazione sia pervenuta dal Presidente.

Essa dovrebbe essere considerata positivamente da Fenati, giacchè l’avvio di un procedimento disciplinare formale avrebbe dovuto essere attivato dalla procura (sicchè, sembra trattarsi di un semplice “buffetto”). Quanto all’entità, normalmente viene confermata la sanzione adottata dai Commissari, nè tantomeno mi sembra ci siano i presupposti per una sanzione più grave. A ben vedere infatti, nonostante il carattere eclatante dal punto di vista mediatico, si è trattato di un comportamento certamente scorretto, ma ben lontano dai più gravi illeciti come la frode sportiva o il doping e comunque compiuto nell’ambito della competizione (e con la fortuna di non avere provocato danni). Ma questa  è la mia personale opinione. Eventi del genere non sono certamente insoliti (basti pensare al famoso duello Rossi Marquez nel Gran premio della Malesia del 2015). Quale sanzione dovrebbe essere allora applicata in caso di frode, soprattutto ove si consideri che Fenati, d’un canto ha chiesto più volte scusa e dall’altro ha ampiamente pagato il suo debito, perdendo contratti (accanimento pseudo-terapeutico).

Il principio di irretroattività non rileva, ove si riconosca carattere cautelativo alla sanzione originariamente adottato. Infine Fenati, in caso di un malaugurato inasprimento della sanzione, potrebbe proporre ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport – TAS, anche noto come Comitato Arbitrale dello Sport o Camera Arbitrale Sportiva – CAS (fr. Tribunal Arbitral du Sport, en. Court of Arbitration for Sport), con sede in Losanna (esattamente come fece Rossi). La sentenza del Tas si deve riferire all’oggetto dell’appello e non può in linea generale prevaricarlo. Pertanto o annulla la sentenza precedente emanandone una nuova, oppure rimanda all’organismo che l’ha emessa per una revisione.  Il Tas può decidere per misure cautelari, mentre non può aggravare la sanzione (divieto di reformatio in peius).» 

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